Aggiornamenti in materia fiscale
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Circolare n. 2/2008
Oggetto: Pagamenti con assegni e contanti
La presente per informare i signori Associati sulle nuove regole relative ai pagamenti effettuati tramite assegni o denaro contante.
Dal 30 aprile 2008 i pagamenti mediante assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali dovranno avvenire recando la clausola di non trasferibilità.
Banche e Poste potranno rilasciare moduli di assegni bancari e postali in forma libera solo su richiesta scritta del richiedente e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di 1,50 euro per ogni assegno. Gli assegni emessi in forma libera potranno essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 euro e per ciascuna girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Gli assegni già in circolazione potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile; sarà sufficiente apporre sull’assegno, senza alcuna formalità, la clausola “non trasferibile”.
Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (con intestazione m.m o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l’incasso presso una banca o Poste Italiane spa, senza ulteriori possibilità di girata del titolo.
Come per gli assegni non potranno essere più effettuati trasferimenti di denaro contante; anche in modo frazionato, per importi superiori a 5.000,00 euro.
L’importo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5.000,00 euro. Quelli con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro andranno estinti dal portatore ovvero il saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente 5.000,00 euro entro il 30 giugno 2009.
La violazione delle precedenti disposizioni comporterà l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative.
Torino, lì 20/03/2008
Circolare n. 1/2008
La presente per informare i signori Associati sulle principali novità fiscali introdotte dalle recenti disposizioni normative di possibile loro interesse.
Detrazioni e nuove agevolazioni ICI
E’ prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale un’ulteriore detrazione ICI pari all’1,33 per mille della base imponibile, che si aggiunge a quella già prevista. La nuova detrazione non potrà superare 200 euro e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle considerate di lusso (abitazioni accatastate A1 – A8 – A9). I benefici ICI per la prima casa sono inoltre estesi ai coniugi che, dopo la separazione o il divorzio, non risultano assegnatari della casa coniugale.
Detrazioni IRPEF
Potranno essere fatti valere già nelle dichiarazioni relative al 2007 nuovi sconti IRPEF per gli inquilini con contratti di affitto stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998. Sono previste detrazioni diversificate in base al reddito complessivo per i coniugi che percepiscono assegni periodici a seguito di separazione legale ed effettiva, se risultano da provvedimenti del giudice. E’ anche riconosciuta ai genitori con almeno quattro figli un’ulteriore detrazione per carichi di famiglia pari a 1.200 euro. Viene prorogata anche per il 2007 la detrazione IRPEF sulle rette degli asili nido e viene elevato a 4.000 euro l’importo degli interessi passivi dei mutui su cui è possibile applicare la detrazione IRPEF del 19 per cento.
Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
Viene prorogata sino al 2010 la detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare e l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per la manutenzione edilizia. Le suddette agevolazioni spettano a condizione che nella fattura sia evidenziato il costo della manodopera.
Risparmio energetico
La detrazione del 55 per cento per gli interventi che garantiscono risparmio energetico e l’incentivo per l’acquisto di frigoriferi nuovi si applicano alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Compensazioni perdite
Dal 2008 i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata potranno nuovamente compensare nell’anno la perdita conseguita con i redditi di altra natura realizzati nello stesso periodo di imposta.
IRES
Dal 2008 l’aliquota IRES passa dal 33 per cento al 27,5 per cento. Le società e gli enti soggetti all’IRES possono dedurre gli interessi passivi sino a concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo, calcolato senza tenere conto di ammortamenti e leasing. Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
Deducibilità leasing
I canoni leasing potranno essere dedotti a condizione che la durata dei contratti di leasing stipulati a partire dall’1/1/2008 non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento. In caso di beni immobili, qualora l’applicazione della predetta regola determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31/12/2007 continuano ad applicarsi le vecchie regole. Per le autovetture la deducibilità dei canoni leasing è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 48 mesi.
Dividendi e plusvalenze su partecipazioni
In conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento un decreto fisserà i nuovi livelli di prelievo per dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.
IRAP
A decorrere dal periodo di imposta 2008 l’aliquota IRAP passa dal 4,25 al 3,90 per cento. La dichiarazione IRAP non farà più parte di Unico e dovrà essere presentata direttamente alla Regione. Un decreto dell’Economia dovrà regolare entro marzo 2008 termini e modalità delle nuove dichiarazioni.
Incentivi ai professionisti
Agli studi professionali associati con almeno quattro e non più di dieci professionisti viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento dei costi per l’acquisizione di una serie di beni. Lo sconto è concesso per le operazioni di aggregazione tra professionisti che avvengono tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010. I costi che beneficiano dello sconto sono quelli sostenuti dalla data dell’operazione di aggregazione e per i successivi dodici mesi.
Medici
Le prestazioni professionali specifiche di medicina legale devono essere assoggettate al regime ordinario dell’IVA.
Ammortamenti
Viene inserita una norma di interpretazione del D.L. 223/2006. Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, devono suddividersi proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato. E’ inoltre consentito solo per il 2008, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, dedurre una quota intera, anziché dimezzata come sarebbe la regola, su tutti i beni nuovi dell’esercizio.
White list
La Finanziaria si propone di ridisegnare la geografia dei paradisi fiscali, attraverso l’abolizione delle cosiddette «black list» ed il varo di nuove disposizioni sulla fiscalità privilegiata. Le nuove regole entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto dell’Economia in proposito.
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Viene riaperta la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute al 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate dal 30 giugno 2008.
Contribuenti minimi
Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, che nel corso del 2007 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro sono soggetti ad un nuovo regime semplificato. Per poterlo applicare non si deve nell’anno precedente avere effettuato cessioni all’esportazione o avere sostenuto spese per lavoro dipendente; o avere effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di leasing, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Le caratteristiche del regime dei minimi consistono nell’esclusione della soggettività passiva ai fini IRAP; nell’applicazione, anche quando si tratti di imprese, del criterio di cassa per la determinazione del reddito; nell’assoggettamento del reddito all’imposta sostitutiva del 20 per cento e nella non applicazione dell’IVA sui ricavi o compensi. Di conseguenza i contribuenti minimi non hanno tuttavia diritto alla detrazione dell’IVA dovuta sugli acquisti effettuati. I contributi previdenziali vengono dedotti dal reddito su cui si paga l’imposta sostitutiva. Con il criterio di cassa, il reddito di impresa o di lavoro autonomo per i minimi è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo.
I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Devono però conservare i documenti emessi e ricevuti. Possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. L’opzione esercitata per il periodo di imposta 2008 può tuttavia essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta; la revoca deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni predette. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro di oltre il 50 per cento.
I contribuenti minimi sono inoltre esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
Società di comodo
Viene esteso il numero dei soggetti automaticamente esclusi dalla normativa delle società di comodo, senza che sia necessario presentare l’interpello.
Con la Finanziaria vengono anche escluse:
Vengono, inoltre, riaperti i termini per lo scioglimento o la trasformazione in società semplice e l’assegnazione di beni ai soci delle società considerate non operative.
Registri contabili
Viene allungato a tre mesi dopo la scadenza del termine per presentare le dichiarazioni annuali il periodo in cui la tenuta dei registri contabili è considerata regolare anche senza trascrizione su carta.
Viene mantenuta sempre a 60 giorni il termine entro cui occorre memorizzare su computer il movimento contabile avvenuto (costo, ricavo, incasso o pagamento).
Studi di settore e Indicatori di normalità economica
I contribuenti con ricavi o compensi inferiori agli Indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ricade, infatti, sull’Agenzia delle Entrate l’onere della prova per accertare maggiori ricavi o compensi derivanti dagli indicatori di normalità economica.
Pedaggi autostradali
A decorrere dal 2008 l’IVA sui pedaggi autostradali è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’acquisto dell’automezzo.
Trasporto pubblico locale
Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale si possono detrarre al 19 per cento dall’IRPEF, per un massimo di 250 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse di familiari a carico.
Sospensione pagamento mutuo
Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, il mutuatario, che dimostra nelle forme stabilite dal Regolamento di Attuazione da emanarsi dal Ministro dell’Economia e Finanze, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. La sospensione non può essere richiesta se è iniziata la procedura esecutiva.
Scontrini fiscali farmacia
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2008, per potere procedere alla detrazione dalle Dichiarazioni dei Redditi dello scontrino fiscale emesso dalla Farmacia, occorre che sullo stesso sia obbligatoriamente indicato il nome del farmaco acquistato ed il codice fiscale del destinatario.
A tal proposito Federfarma ha invitato nei giorni scorsi i cittadini a portare sempre con sé, quando si recano in farmacia, la tessera sanitaria del destinatario dei medicinali.
Pagamenti con assegni e contanti
Dal 30 aprile 2008 cambiano radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore. Scenderà, infatti, da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore. Dall’importo di 5.000 euro in su non si potranno, pertanto, effettuare pagamenti con denaro contante e gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno essere muniti della clausola di non trasferibilità.
Torino, lì 06/02/2008
Riapertura dei termini per le sanatorie fiscali
L’art. 34 del decreto legge 269 del 30 settembre 2003 ha ulteriormente prorogato di cinque mesi, con scadenza alla data del 16 marzo 2004, la possibilità di aderire alle sanatorie fiscali (condono tombale, concordato anni pregressi, liti fiscali pendenti, etc.) previste dalla Finanziaria 2003.
Possono usufruire del maggior termine tutti i contribuenti, sia quelli che non hanno ancora effettuato alcuna opzione, sia quelli che hanno già aderito per poter emendare eventuali errori o integrare dichiarazioni già presentate.
E’ preclusa la possibilità di revocare le opzioni effettuate precedentemente e quindi la trasformazione di sanatorie effettuate in nuove forme di condono, ad eccezione della possibilità di convertire l’integrativa semplice ai fini dell’Iva in condono tombale per lo stesso tributo.
Resta ferma la facoltà di rateizzare le somme ma gli interessi delle rate decorrono dal 17 ottobre 2004 ancorchè la scadenza per la prima rata sia fissata al 16 marzo 2004.
In attesa dell’entrata a regime del concordato triennale individuale, attualmente è possibile accedere al concordato biennale di massa per il periodo in corso al 1 gennaio 2003 e quello successivo.
Sono ammessi al concordato i titolari di reddito d’impresa ed i professionisti assoggettati ai parametri o agli studi di settore che abbiano iniziato l’attività antecedentemente al 31 dicembre 2000 e non abbiano applicato per il 2001 e per il 2003 determinati regimi di determinazione agevolata o forfetaria del reddito.
Il meccanismo è subordinato alle seguenti condizioni:
Prevede le seguenti agevolazioni:
Le agevolazioni sono conseguibili a condizione che il reddito non sia inferiore alle seguenti soglie:
Il contribuente può aderire al concordato dandone comunicazione alla Agenzia delle Entrate, valevole per entrambe le annualità, tra il 1° gennaio 2004 e il 28 febbraio 2004.
La cosiddetta L. Biagi ha modificato la connotazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e delle prestazioni occasionali.
E’ stato affermato il principio secondo cui i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinate, prevalentemente personale, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente, ancorché gestiti in via autonoma dal collaboratore in funzione del risultato.
Fulcro del contratto diventa quindi lo specifico progetto o programma.
I contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della norma (24 ottobre 2003) se non possono essere ricondotti alle caratteristiche di cui sopra saranno disciplinati dalle norme relative al lavoro subordinato.
I contratti dovranno obbligatoriamente avere la forma scritta, prevedere la durata della prestazione, in funzione del progetto o programma, il corrispettivo e le modalità di pagamento.
Le prestazioni occasionali vengono ora meglio definite da due parametri:
Gli studi di settore applicabili agli ortodonzisti sono inclusi in quelli degli odontoiatri in genere, poiché per la specifica categoria non esiste uno studio ad hoc, ma gli stessi sono ricompresi come classe omogenea all’interno di una più ampia classificazione.
Gli studi di settore degli esercenti l’attività di odontoiatria sono in vigore dall’anno 2000 ed hanno una valenza sperimentale.
Per gli studi di settore relativi all’attività degli odontoiatri è stato in primo luogo osservato che devono ancora essere “affinati” i dati fino ad ora elaborati dall’amministrazione finanziaria, considerato che i soggetti esercenti tale attività risultano essere oltre 50.000, mentre l’analisi per gli studi in parola è stata effettuata utilizzando i dati relativi a circa 25.000 contribuenti.
Nella fase di sperimentazione si rende inoltre necessario estendere lo studio a tutti gli esercenti l’odontoiatria, cioè a professionisti ed imprese che esercitano utilizzando sia il codice dei Servizi Studi Odontoiatrici, sia con altri codici riferiti ad “attività sanitarie” (medici specialisti e medici generici che svolgono attività odontoiatrica).
Conseguentemente l’amministrazione finanziaria dovrà rivedere sia la classificazione dei gruppi omogenei di soggetti, sia i conseguenti profili applicativi alla luce dell’acquisizione dei nuovi dati.
In base alla circolare 54/E del 13 giugno 2001 la sperimetalità comporta che:
I contribuenti invece che sono congrui in base alla versione sperimentale di Gerico o che si adeguano spontaneamente in dichiarazione ai risultati degli studi evitano eventuali accertamenti sulla base degli studi di settore definitivi, anche nel caso in cui questi diano origine ad un responso peggiorativo.
Si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinate, prevalentemente personale, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente, ancorché gestiti in via autonoma dal collaboratore in funzione del risultato.
Fulcro del contratto diventa quindi lo specifico progetto o programma.
I contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della norma (24 ottobre 2003) se non possono essere ricondotti alle caratteristiche di cui sopra saranno disciplinati dalle norme relative al lavoro subordinato.
I contratti dovranno obbligatoriamente avere la forma scritta, prevedere la durata della prestazione, in funzione del progetto o programma, il corrispettivo e le modalità di pagamento.
Le prestazioni occasionali vengono ora meglio definite da due parametri:
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