Si conclude con questo numero l’ampia disamina del Dr. Gianni Barbuti riguardante la valutazione del danno all’integrità pisocofisica (Per la prima e seconda puntata vedi gli articoli precedenti)

Le tabelle per la valutazione del danno all’integrità psicofisica rimangono pertanto delle “guide”, come di fatto vengono correttamente chiamate dai loro autori: servono per guidare la valutazione del danno ma non possono essere considerate contemplative di tutte le possibili forme di menomazione cui può andare incontro l’integrità dell’organismo umano a seguito di lesioni o malattie, né, d’altro canto, possono costituire un sistema automatizzato che prescinde dal medico, nel quale, introdotta una certa menomazione, si ottiene un risultato in forma percentuale predeterminata.

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In un rilevante sforzo di ricerca e di sincretismo di plurime e spesso non concilianti scuole di pensiero, la Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) nel 2016 ha dato le stampe quella che possiamo considerare la più completa mai finora prodotta guida valutativa del danno alla persona.

Ma il nostro è un paese fantastico, anche se spesso poco comprensibile a chi lo vede dall’estero. Difatti a quella della SIMLA si affiancano altre indicazioni tabellari, di cui una frettolosamente promulgata dal legislatore nell’estate del 2003 che costituisce, per l’ambito della responsabilità civile, l’unica “ufficiale” in quanto contemplata in Decreto ministeriale del 3 luglio 2003, ancorché limitata ai soli danni permanenti compresi fra l’uno e il 9% e derivanti dai sinistri stradali.

Questo ristretto riferimento tabellare, limitato a ben poche voci, specie per il profilo odontoiatrico, è divenuto tuttavia (probabilmente senza che lo stesso legislatore se ne rendesse conto) ai sensi dell’articolo 7 della legge Gelli-Bianco, obbligatorio riferimento per la valutazione del danno alla persona derivante da responsabilità professionale e in modo particolare per quella di rilievo odontoiatrico. Infatti molte delle lesioni alla persona derivanti da attività odontoiatrica non corretta ricadono nella fascia percentuale inferiore al 10%.

Una volta che il medicolegale ha espresso la sua valutazione percentualistica cosa succede?

Ebbene quella percentuale verrà trasformata, dal giudice, dall’avvocato o dal liquidatore di compagnia, in denaro.

Il dilemma è sempre stato tuttavia il seguente: come fare a risarcire in modo equo?

In effetti per un lungo periodo di tempo, negli anni ‘90 del secolo scorso, ogni Tribunale utilizzava una propria metodologia (chiamata anche in questo caso tabella, ma dei valori economici) e questa babele, tipicamente italica, aveva condotto a fenomeni di migrazione: chi subiva un danno risarcibile in un’area geografica dove la tabella era meno favorevole chiedeva di essere giudicato presso un tribunale dove invece il suo danno avrebbe ricevuto un ristoro maggiore.

Al fine di mettere freno a questa evidente diseguaglianza, il legislatore è intervenuto imponendo un meccanismo tabellare valido su tutto il territorio nazionale che traduce la percentuale di danno assegnata dal medico legale in un corrispettivo economico uniforme, variabile solo in rapporto proporzionale inverso all’età del danneggiato.

Peccato che il legislatore si sia limitato a prendere in considerazione solo i  cosiddetti “micro danni” , quelli che stanno tra l’uno al 9%, semplicemente perché più frequenti nella sinistrosità stradale. Quindi di maggior spesa per le compagnie d’assicurazione e di conseguenza necessitante di una regolazione “ufficiale” per le inevitabili ripercussioni sulla società in termini di costi di premi di polizza.

Di fatto solo per questi il legislatore impone una tabella ufficiale che trasforma la percentuale assegnata dal medico-legale in corrispettivo economico secondo canoni predeterminati.

Dunque, riassumendo, per i danni da responsabilità civile conseguenti a sinistro stradale o a malpractice  medica che ricadano nella fascia compresa fra l’uno e il 9% esiste una tabella di legge per la loro determinazione medico-legale e una tabella speculare, anch’essa di legge, per la loro trasformazione economica.

E il danno patrimoniale? Qui medico-legale ha di nuovo bisogno dell’aiuto del collega odontoiatra per valutare correttamente l’entità delle spese necessarie per emendare il danno dentario-masticatorio sia esso dipendente da incidente stradale o da malpractice.

Anche lo specialista odontoiatra deve allora ricorrere per evidenti motivi di equità valutativa ad una “tabella” e al momento l’indicazione per consuetudine consolidata rimane quella del tariffario ANDI del 2009, in attesa della produzione di un nomenclatore e tariffario aggiornato e condiviso magari approvato dalla FNOMCeo,  se non dal legislatore.

Gianni Barbuti

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