REGOLAMENTO S.U.S.O.
Art. 1 – Domanda
Per l’iscrizione al S.U.S.O. è necessario essere laureato in una disciplina che abiliti all’esercizio della professione odontoiatrica, iscritto ad un Albo Professionale dello Stato Italiano o di altro Stato C.E.E.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere le generalità del richiedente, l’iscrizione, la sede di sua attività, la specificazione di eventuali diplomi di specializzazione, Master, Dottorati di Ricerca, Perfezionamenti inerenti alla Specialità che devono essere documentati in allegato o in autocertificazione, ai sensi delle leggi vigenti.
Essa deve essere sottoscritta da due soci presentatori anche se appartenenti ad altre sezioni provinciali rispetto a quella di residenza o di esercizio professionale dell’iscrivendo e può essere inoltrata anche a mezzo posta o con mezzi telematici.
Art. 2 – Iscrizione
Sulla domanda di iscrizione al S.U.S.O. è competente il Consiglio Direttivo provinciale entro 30 giorni dalla ricezione.
Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, dispone l’iscrizione, della quale è data comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la pronuncia.
La deliberazione di rigetto deve essere succintamente motivata.
Contro le deliberazioni in materia di iscrizione è ammesso ricorso nel termine di giorni 60 dalla loro comunicazione al Consiglio Direttivo Centrale al quale competono poteri di riesame.
Esso è inoltre sempre competente a pronunciarsi in via sostitutiva in ipotesi di inattività delle sezioni territoriali provinciali.
L’Iscrizione al SUSO e l’assunzione di incarichi dirigenziali non sono incompatibili con la partecipazione alle attività di altre associazioni con finalità politico sindacali in ambito odontoiatrico.
Art. 3 – Quota di iscrizione
L’iscrizione comporta l’obbligo del pagamento della quota sociale entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della iscrizione.
Soci Giovani: Il pagamento di una quota ridotta, ma con parità di diritti rispetto ai Soci Ordinari, è prevista per i Neolaureati, (per la durata di 3 anni dal conseguimento della laurea), gli Specialisti in Formazione e i Dottorandi di Ricerca in branche attinenti all’Ortodonzia.
Soci Studenti: L’iscrizione degli Studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, a quota gratuita o simbolica, stabilita dal Consiglio Nazionale, consente di accedere in particolare ai servizi dedicati alla formazione e ai rapporti con le Università.
Soci Benemeriti: Possono essere non assoggettati al pagamento della quota sociale e in questo caso non hanno diritto di voto.
L’entità delle quote viene deliberata annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Esse non possono essere frazionate e devono essere corrisposte per intero anche se l’iscrizione avviene per una singola frazione di anno.
Art. 4 – Modalità di pagamento
Il Consiglio Direttivo Centrale comunica ai propri iscritti annualmente l’entità della quota di iscrizione.
Essa può essere pagata o in via diretta, a mezzo assegno o avvalendosi della riscossione mediante R.I.D. con quota agevolata entro il 28 febbraio, oppure con quota intera oltre tale data.
Art. 5 – Morosità Quote
La morosità nel pagamento della quota sociale comporta la automatica cancellazione del socio dal Sindacato.
Della cancellazione è data comunicazione scritta a mezzo PEC al socio moroso, il quale ha facoltà di produrre le proprie giustificazioni e provvedere a sanare la morosità.
Art. 6 – Trasferimenti
E’ facoltà del socio chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’elenco della provincia ove intenda risiedere ovvero esercitare titolo prevalente la sua attività.
Art. 7 – Tessera
La qualifica di socio dà titolo a ricevere la tessera di iscrizione.
Sulla tessera dovrà risultare annualmente l’annotazione del versamento della quota sociale.
La tessera deve essere restituita in ipotesi di cancellazione o dimissioni del socio.
Art. 8 – Cancellazioni
Il Consiglio Direttivo Provinciale e quello Centrale sono competenti a pronunciarsi nei casi di cui all’Art. 7 terzo comma dello Statuto.
All’iscritto incorso in infrazioni relative all’attività del Sindacato il Presidente Provinciale o il Presidente Nazionale in mancanza della sede preposta, dà comunicazione scritta dei fatti per i quali è chiamato a rispondere con la contestazione del suo comportamento ritenuto contrario ai doveri statutari.
L’iscritto ha facoltà di produrre deduzioni scritte nel termine di giorni 20 dalla ricezione della contestazione e può chiedere entro tale termine di essere sentito dal Presidente di Sezione o dal Presidente Nazionale in mancanza della sede provinciale competente.
Il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza e deve motivare la sua determinazione, trasmettendola per iscritto o telematicamente al Presidente Nazionale.
Il Presidente Nazionale, dopo eventuale nuova audizione dell’inviato, trasmette al Consiglio Nazionale che si esprime definitivamente.
La decisione è inappellabile.
Il socio cancellato per i motivi di cui all’art. 7, terzo comma dello Statuto, non può essere reiscritto se non decorsi cinque anni dalla cancellazione
Art. 9 – Assemblee
Ogni anno, entro il mese di settembre, a cura del Presidente Nazionale è convocata l’Assemblea Nazionale dei Delegati.
L’avviso, da inviarsi a ciascun iscritto con lettera o con mezzi multimediali, deve essere comunicato con almeno 15 giorni di preavviso; esso deve contenere la chiara indicazione del luogo, della sede e dell’ora di inizio delle operazioni assembleari.
Analogamente si provvede per le Assemblee provinciali.
Il Presidente Provinciale ricevuta la comunicazione della data dell’Assemblea Nazionale provvede entro 5 giorni a convocare l’Assemblea Provinciale per l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale.
Nei lavori dell’Assemblea Provinciale deve essere data comunicazione dei punti dell’O.d.g. da trattare all’Assemblea Nazionale.
Art. 10 – Direzione Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
L’Assemblea Nazionale dei Delegati, convocata annualmente, come del pari quella convocata in via straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto, in apertura dei lavori, dai Delegati presenti.
I Delegati provvedono inoltre a nominare anche fra gli iscritti un Segretario.
Art. 11 – Commissione Verifica Poteri
In ciascuna Assemblea Nazionale e Provinciale è costituita volta per volta la Commissione Verifica Poteri, preposta al controllo della ritualità delle operazioni assembleari.
La Commissione è composta di tre soci. La Commissione dura in carica il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’Assemblea ed è organo temporaneo.
Art. 12 – Competenze Commissione Verifica Poteri
Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo della ritualità della convocazione dell’Assemblea e del suo insediamento.
Essa viene costituita almeno un’ora prima dell’inizio della Assemblea stessa, presso la sede ove questa è convocata e termina i suoi compiti entro e non oltre l’inizio dei lavori assembleari .
Alla Commissione compete il controllo del numero dei soci di ogni singola sezione, il numero e la validità delle deleghe, la fissazione dei quorum per le votazioni, la regolarità del pagamento delle quote dei partecipanti e le comunica al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio dei lavori affinché li esterni ai partecipanti.
Art. 13 – Direzioni Assemblee
La direzione dell’Assemblea compete al suo Presidente.
Propone la trattazione dei problemi secondo quanto fissato nell’O.d.g.; spetta comunque al Presidente sottoporre all’Assemblea ogni questione in essa insorta e prospettare le modalità per dirimerla mediante mozione d’ordine.
La mozione deve essere proposta quando le questioni concernano argomenti dell’O.d.g. e questioni statutarie.
La mozione si intende approvata se votata all’unanimità.
Art. 14 – Votazioni
Le votazioni dell’Assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti (50%), ad eccezione dei casi specificati in Statuto e Regolamento.
Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche o quelle illeggibili o non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti (50%).
A parità di voto, la votazione deve essere ripetuta, diversamente essa si intende respinta.
Le proposte in materia di modificazioni dello Statuto in ipotesi di parità di voto, non consentono la ripetizione della votazione.
Art. 15 – Ordini del giorno
Le Assemblee possono deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno che devono essere inviati per scritto ai soci almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
Gli argomenti posti all’O.d.G. non possono essere più ritirati quando sia stato richiesto all’Assemblea di deliberare sugli stessi.
Art. 16 – Convocazioni straordinarie
La richiesta di convocazione straordinaria di Assemblea da parte di 50 Soci deve essere formulata per scritto ed inoltrata al Presidente Nazionale nella sede statutaria.
Per le Assemblee provinciali competente a ricevere la richiesta è il Presidente Provinciale.
Art. 17 – Libri Sociali
Presso la sede Nazionale del Sindacato è tenuto il Registro dei Soci, nel quale devono essere annotati tutti i nominativi degli iscritti e la data di relativa iscrizione. E’ tenuto altresì l’Elenco aggiuntivo dei Soci onorari/benemeriti.
E’ inoltre obbligatorio il registro dei verbali delle Assemblee ove vengono trascritte le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e quello delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere cura inoltre la tenuta del registro economico nel quale annota analiticamente le entrate e le uscite, i beni facenti parte del patrimonio del Sindacato.
I libri sociali devono essere conservati anche in caso di scioglimento del Sindacato per un periodo non inferiore a 5 anni.
Le Sezioni Provinciali e Regionali sono tenute a redigere e a conservare i registri delle Assemblee e dei Consigli.
Art. 18 – Sedi Provinciali
Entro il 30° giorno successivo all’insediamento degli organi statutari provinciali, i Presidenti provvederanno a comunicare al Consiglio Direttivo Nazionale la sede della Sezione e l’indirizzo di sua ubicazione.
In caso di mancata comunicazione deve intendersi confermata la sede già indicata precedentemente alla Segreteria Nazionale.
Art. 19 – Consiglio Direttivo Provinciale
E’ consentito alle sezioni provinciali con un numero di soci inferiore a 21 costituire il Consiglio Direttivo di cui all’Art. 18 dello Statuto chiamandovi a far parte il socio fondatore della sezione.
Art. 20 – Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito solo in Sede Nazionale essendo le quote conferite per intero alla Tesoreria Nazionale.
Esso dura in carica per egual periodo degli altri organi statutari.
Art. 21 – Scioglimento
Lo scioglimento del Sindacato può essere deliberato dall’Assemblea dei Delegati solo se la relativa proposta risulti inserita in specifico O.d.G. che dovrà essere inviato a tutti gli aventi diritto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
La deliberazione dovrà avvenire per scrutinio segreto; non è ammessa deliberazione per alzata di mano per nessuna ragione.
Al Collegio dei Liquidatori nominato per le operazioni di scioglimento non è consentita la partecipazione dei soci che rivestano cariche sociali.
E’ consentita la nomina di liquidatore unico quando questo venga individuato dalla Assemblea in un professionista all’uopo abilitato.