Di seguito le prime indicazioni fornite dalle casse di previdenza ai professionisti iscritti che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e che vogliono beneficiare dell’esonero parziale dei contributi dovuti.
Le domande di esonero contributivo parziale per i consulenti del lavoro iscritti all’ENPACL devono essere presentate on line dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020. Per la CNPADC, la Cassa dei Dottori Commercialisti, è in corso di predisposizione il servizio online “DEC”.
Dopo la pubblicazione il 29 luglio scorso, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del decreto interministeriale 17 maggio 2021, attuativo dell’esonero contributivo 2021 previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), i vari enti coinvolti iniziano ad organizzarsi per l’avvio delle procedure per la presentazione delle richieste.
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L’esonero si applica ai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Esonero contributivo per il 2021 per lavoratori iscritti all’INPS
Il decreto prevede due diversi termini per la presentazione delle richieste rispettivamente per l’INPS e le casse privatizzate dei professionisti.
Per l’INPS la scadenza fissata dal decreto era il 31 luglio 2021 ma, come avevamo peraltro anticipato, il termine è stato rinviato al 30 settembre 2021 con messaggio dell’Istituto n. 2761 del 29 luglio 2021 .
L’INPS ha evidenziato che tale indicazione è stata condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale e che la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto – dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate in una apposita circolare di prossima pubblicazione.
Esonero contributivo per il 2021 per professionisti iscritti alle Casse
Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e al D. Lgs. n. 103/1996, invece, l’articolo 3 del decreto interministeriale 17 maggio 2021 prevede che le domande per l’ottenimento dell’esonero andranno presentate, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021 direttamente alle casse di previdenza cui sono iscritti.
Domande su modello predisposto dagli Enti
Le domande, riguardanti la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno, dovranno essere presentate secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e devono essere corredate della dichiarazione , rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il professionista interessato dichiara sotto la propria responsabilità:
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro
- subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta , diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro;
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria .
Alla domanda va allegata obbligatoriamente la copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.
Requisiti e condizioni
Per i professionisti, iscritti agli enti, l’articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto prevede che il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.
Gli enti destinatari delle domande d’esonero contributivo hanno l’obbligo di verifica della regolarità che dovrà essere effettuata a far data dal 1° novembre 2021. L’art. 47-bis, comma 1, del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), prevede infatti che ai fini della concessione dell’esonero contributivo la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Misura dell’esonero contributivo e limite di spesa
L’importo dell’esonero è fissato nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa (per i professionisti la quota parte è pari a 1.000 milioni di euro), gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza dei professionisti hanno l’onere di comunicare, con cadenza mensile, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle domande ammesse.
Quantificato l’ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.
Autorizzazione UE
L’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd. Temporary Framework) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L’autorizzazione è stata concessa dalla Commissione UE il 14 luglio scorso.
Prime indicazioni delle casse di previdenza
Le casse di previdenza hanno dato notizia della pubblicazione del decreto interministeriale ed alcune hanno già iniziato a diramare le prime indicazioni.
L’ENPACL, la cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, ha già comunicato che le domande di esonero devono essere presentate on line dal 15 settembre al 31 ottobre 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta una apposita pagina web.
La Cassa dei Dottori Commercialisti è intervenuta anticipando che è in corso di predisposizione il servizio online “DEC” per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi che deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021. Il servizio online “DEC” sarà messo a disposizione in tempo utile per godere dell’esonero in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.).
La Cassa Forense, l’INARCASSA e la Cassa Geometri , rispettivamente per avvocati, architetti ed ingegneri e quelle dei geometri, hanno fornito la notizia agli iscritti della pubblicazione del decreto rinviando però a successive comunicazioni la diffusione di ulteriori informazioni utili per l’invio telematico delle domande.
Per approfondimenti scrivere a redazionesuso@arianto.it
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