È concetto intuitivo ed intrinseco alla natura umana che chi subisce un danno alla propria integrità fisica o psichica per l’illecito comportamento altrui debba essere equamente risarcito.
L’evoluzione millenaria del diritto ha portato dalla “legge del taglione” (Legge 200 del codice di Hammurabi:
“Se un uomo rompe il dente di un suo pari, gli sarà rotto un dente”) a quella romana (Lex Aquilia, se un uomo subisce una frattura al braccio da parte di un altro, verrà da questi risarcito con una somma di denaro equivalente alla perdita della sua capacità di guadagno) a quella dei giorni nostri (art. 2043 del Codice Civile: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.)
Ma come risarcire “equamente” ovvero allo stesso modo le persone che abbiano riportato il medesimo tipo di danno?
La dottrina medicolegale, dopo le preconizzazioni del XVII e XVIII secolo di Melchiorre Gioia in Italia e di Francois Barre in Francia, a partire dal XIX secolo, ha proposto un sistema tabellare, ovvero “a percentuali”, atto a valutare in modo omogeneo e sovrapponibile danni uguali che incidano sulla capacità di lavoro e quindi di guadagno dell’ “homo faber”.
Ma la strada per giungere ad un sistema che risponda a requisiti di equità ed omogeneità è stata lunga e sicuramente ancora in divenire.
Negli anni ’50 del secolo scorso, il Gerin con formidabile intuizione, preconizzava un danno all’integrità psicofisica del tutto avulso dalla capacità lavorativa e di produrre reddito, ma solo negli anni ’80 la giurisprudenza con la storica sentenza 184/1986 della Corte costituzionale, consensuale all’evoluzione della dottrina medicolegale della scuola Genovese e Pisana, giungeva a stabilire l’esistenza di una integrità biologica derivante dal diritto costituzionale alla salute, la cui menomazione andava risarcita indipendentemente dalla capacità di lavoro e guadagno.
Nel 2001 con la definizione SIMLA del 2001, recepita ed ufficializzata dal Legislatore nel 2005 (art. 138 D.L. 209/2005), era definitivamente statuito il danno biologico quale menomazione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medicolegale e valutata in termini percentuali facendo riferimento, per equità ed omogeneità di giudizio ad indicazioni tabellari.
Ne conseguiva la evidente necessità di scrivere delle nuove “tabelle” per la valutazione della nuova realtà che non fossero la mera traslazione di quelle antiche ancorate alla dimensione lavorativa/reddituale come promulgate nei convegni medicolegali di Como e Perugia del 1968 e pubblicate con grande successo editoriale nella nota guida del Luvoni.
Ma come fare una “tabella”? Come è possibile tramutare una entità biologica in una numerica?
E, soprattutto, come rendere le valutazioni “scientifiche” ovvero derivanti dall’applicazione del metodo della Evidence Based Medicine (EBM) in omogeneità a tutta la scienza medica moderna?
Il compito non è semplice.
Le indicazioni percentualistiche contenute nelle “antiche” tabelle valutative erano sostanzialmente derivanti da “convenzioni” proposte da un singolo autore o da un gruppo di studiosi appartenenti ad una scuola medicolegale.
Fra il 1996 e il 2001 il gruppo di studio diretto da Bargagna sotto l’egida della SIMLA produceva una organica “guida” alla valutazione del danno biologico con solidi riferimenti scientifici.
Nel 2000 l’INAIL (DLgs 38/2000), battendo tutti sul tempo, pubblicava “per legge” le prime tabelle organiche della valutazione percentuale del danno biologico da 1 al 100%, ma le stesse non venivano estese dal Legislatore all’ambito della responsabilità civile, rimanendo pertanto confinante nella sola dimensione indennitaria dell’infortunistica del lavoro.
Nel 2003 (d.m. 3 luglio 2003), in modo improvvisato e non organico, spinto da sollecitazioni delle Compagnie d’Assicurazione, il Legislatore interveniva con la promulgazione di una tabella ristretta a poche voci, riservata alla valutazione del danno alla persona di “lieve entità” compreso fra l’1 e il 9%, dove quelle di interesse odontoiatrico erano non più 10, confinate alle singole perdite dentarie e ai postumi di frattura del massiccio facciale.
Nel 2005 (D.L. 209/2005) lo stesso Legislatore con il codice delle assicurazioni, all’art. 138 richiamava la “imminente” pubblicazione di una tabella dedicata anche ai danni di “rilevante entità” ovvero quelli compresi fra il 10 e il 100%, ma trascorsi 20 anni, a tutt’oggi non ancora promulgata.
A supplire la carenza del Legislatore, la SIMLA nel 2016 pubblicava le Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico che costituivano (e costituiscono tutt’oggi) una assoluta novità, sia per la estesa organicità del testo che, soprattutto per la sua impostazione scientifica.
In tali Linee guida, ad una dettagliata introduzione in nove capitoli (ove viene spiegata non solo la natura del danno biologico ma anche la metodologia valutativa con approfonditi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali) seguono i 18 capitoli della parte sistematica divisa per “funzioni” con un capitolo esplicitamente dedicato alla funzione stomatognatica, ricco di indicazioni specialistiche e che vedeva fra gli autori i Professori Buccelli, Laino e Di Lorenzo.
Ma la successiva legge 24 del 2017 “Gelli-Bianco” introduceva due ulteriori rilevanti novità: il danno da malpractice sanitaria andava valutato e liquidato con riferimento agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni (il citato D.L. 209/2005) ed era istituito il sistema nazionale delle linee guida, SNLG.
Era pertanto necessario il nuovo intervento della SIMLA, da un lato per colmare il persistente vuoto legislativo e dall’altro per proporre delle Linee guida inseribili nel SNLG.
Sotto la guida del Presidente SIMLA Prof. Francesco Introna e del Segretario Dr. Lucio Di Mauro, il prestigioso risultato è stato raggiunto con la pubblicazione lo scorso 26 marzo sul sito SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità delle nuove Buone pratiche cliniche di valutazione medicolegale delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità permanente.
Ma quali sono le finalità di queste nuove linee guida e quali le ricadute per l’aspetto odontoiatrico?
Nella parte introduttiva dedicata agli “statement” (raccomandazioni guida) si afferma che “avuto riguardo alla diagnosi clinica funzionale di un processo morboso delle arcate dentali da parte dell’esercente la professione sanitaria di odontoiatra, tenuto conto che una modificazione menomante a carico dell’apparato dentale può originare impatti pregiudizievoli su altri organi ed apparati (respiratorio, fonatorio, psichico, posturale), la valutazione del danno biologico permanente complessivo eventualmente esitato è competenza dello specialista in medicina legale.
Si conferma ed ufficializza con la pubblicazione sul sito dell’ISS che la valutazione del danno odontoiatrico deriva dalla stretta collaborazione fra l’odontoiatra e lo specialista in medicina legale, con professionalità funzionalmente correlate.
La costruzione delle nuove linee guida ha seguito un rigoroso e complesso percorso scientifico come riassunto nella parte introduttiva: un largo numero di esperti sotto la guida di un comitato tecnico-scientifico ha provveduto a costruire un glossario, a individuare i quesiti clinici e di background rilevanti, a formulare gli statement finalizzati a rispondere a detti quesiti, a proporre e attribuire un peso numerico ad una lista di lesioni selezionate secondo criteri di severità, prevalenza e rappresentatività. (…) Tutti i passaggi che hanno richiesto lo sviluppo e la misura del consenso tra gli esperti sono stati gestiti in accordo con le regole tipiche delle conferenze formali di consenso, in accordo con i principali documenti di riferimento. Un pannello multidisciplinare e multiprofessionale composto da 21 esperti indipendenti ha infine provveduto alla correzione e validazione del lavoro condotto.”
Le menomazioni della funzione stomatognatica sono state raggruppate in 9 item:
Vengono sostanzialmente confermate le valutazioni percentualistiche delle precedenti Linee Guida del 2016 (che rimangono insostituibile fonte di riferimento sia per completezza valutativa, comprendendo tutto lo spettro delle menomazioni, che per la rilevante parte introduttiva specialistica) con un significativo incremento del danno per la perdita delle labbra e una maggiorazione per l’amputazione parziale della lingua.
In conclusione, l’importante lavoro della SIMLA ha ufficializzato la necessaria ed imprescindibile collaborazione fra odontoiatra e medicolegale ed asseverato, secondo i parametri previsti dal SNLG, i riferimenti tabellari di valutazione del danno alla persona di interesse odontoiatrico.
Dr. Gianni Barbuti
Segretario Nazionale SIOF