STATUTO – S.U.S.O. – SINDACATO UNITARIO SPECIALITA’ ORTOGNATODONZIA
ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituito il S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia.
ART. 2 ARTICOLAZIONE
Il S.U.S.O. si articola in organismi territoriali che convergono a livello unitario e centrale nell’Assemblea Nazionale e negli Organismi indicati nello Statuto.
La Sezione è l’entità che rappresenta l’Organismo territoriale minimo e la sua estensione non può essere minore di quella del territorio di una provincia.
E’ possibile a fini funzionali l’accorpamento del territorio di più province al fine di consentire la costituzione di una Sezione interprovinciale alla quale dovranno necessariamente appartenere almeno 5 Soci.
Il Comitato Delegati Internazionali si articola con gli Organismi Sindacali Internazionali.
ART. 3 SEDE
Il Sindacato avrà sede sociale presso i locali di Torino – Corso Francia 68, oppure in altra sede idonea decisa all’unanimità in sede di Assemblea Nazionale.
ART. 4 SCOPI
Il Sindacato ha come scopi:
a) L’attuazione, il potenziamento e la diffusione della branca Ortognatodontica per la realizzazione di un piano di medicina preventiva, intercettiva e curativa.
b) L’inserimento dei Cultori della specialità operanti nel nostro paese, nell’ambito di analoghi movimenti di azione e di cultura sviluppatisi negli altri Paesi ed in specie nei Paesi membri della C.E.E.
c) La tutela unitaria degli interessi degli Specialisti in Ortognatodonzia che si dedicano in modo esclusivo o prevalente a tale disciplina, tanto al fine di una loro migliore identificazione nel contesto dell’assistenza sanitaria nazionale, e internazionale, quanto al fine di rendere più operante e fattivo questo settore specialistico.
d) La promozione di iniziative atte a sviluppare la Specialità tramite l’istituzione di scuole di specializzazione in Ortognatodonzia, così da formare personale specialistico tanto a livello medico che ausiliario, onde promuovere una adeguata presenza su scala nazionale, affrontando in via intercettiva e preventiva il problema della mobilità e della salute per ciò che concerne in modo particolare la Ortognatodonzia, nel contesto globale stomatologico.
e) la repressione dell’esercizio abusivo della professione Ortognatodontica e del prestanomismo.
f) Attività editoriale ed informatica finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’associazione e degli associati in proprio ed in delega.
g) La redazione annuale di un elenco aggiornato dei propri Soci.
ART. 5 COMPOSIZIONE
Assumono la qualità di Soci coloro che sono stati ammessi a far parte del S.U.S.O. con formale provvedimento di iscrizione.
1) SOCI ORDINARI:
compongono l’organico del Sindacato.
I nuovi Soci Specialisti/Esclusivisti devono essere in possesso del titolo di Specialista in Ortognatodonzia o dichiarano con autocertificazione di esercitare in modo esclusivo l’Ortognatodonzia.
2) SOCI STRAORDINARI
Soci Giovani:
I neolaureati Specialisti in Formazione per tutta la durata del percorso formativo, i Dottorandi di Ricerca in branche attinenti all’Ortodonzia, i Masterizzandi, tutti al di sotto dei 30 anni, sono Soci della Sezione Giovanile.
Soci Studenti:
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria possono iscriversi al SUSO senza diritto di voto. L’iscrizione consente di accedere in particolare ai servizi dedicati alla formazione e ai rapporti con le Università.
Soci Benemeriti:
Nominati dall’Assemblea Nazionale, sono Soci che si sono particolarmente distinti ed impegnati per le cause sostenute dal Sindacato.
ART. 6 ISCRIZIONE
I Soci Specialisti hanno diritto di ottenere l’iscrizione al Sindacato mediante semplice presentazione del titolo di specialità, in ottemperanza alle attuali direttive E.F.O.S.A. (European Federation of Orthodontic Specialists Associations).
I Candidati Soci devono inoltrare domanda scritta al Presidente della Sezione Provinciale di residenza del richiedente che se ne assume la responsabilità o, mancando la Sezione, al Presidente Nazionale.
La domanda deve essere corredata con i documenti attestanti la formazione professionale, in copia o in autocertificazione secondo le vigenti leggi. Va controfirmata da due Soci presentatori.
Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo Provinciale entro 30 giorni dalla ricezione.
Compete inoltre al Consiglio Direttivo Nazionale la facoltà di controllare la regolarità dell’iscrizione e pronunciarsi sostitutivamente in caso di necessità.
La quota di iscrizione viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Socio tenuto al pagamento della quota di iscrizione che non esegue relativo versamento decorsi i 30 giorni dalla richiesta sarà dichiarato decaduto.
ART. 7 CANCELLAZIONE
a) Il Socio che intende recedere dal Sindacato deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
b) L’iscritto, tenuto al versamento della quota annuale, non in regola con il versamento, sarà automaticamente cancellato allo scadere dell’anno di morosità, previa contestazione dell’irregolarità.
c) Incorre nella cancellazione quale estremo provvedimento il Socio iscritto che rechi danni o pregiudizi gravi all’attività del Sindacato con il suo comportamento o con la diffamazione.
L’istruttoria è condotta dal Consiglio Provinciale competente, dopo audizione da parte del Presidente Provinciale del Socio incolpato.
Sulla scorta delle informazioni afferite dal Consiglio Provinciale competente, la cancellazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che può decidere di riconvocare l’incolpato. La cancellazione è inappellabile.
ART. 8 ORGANI SOCIALI
Elettorato Attivo
Hanno diritto al voto i Soci Ordinari in regola con la quota associativa.
Elettorato Passivo
L’elettorato passivo è costituito dai Soci che godono del diritto di eleggibilità. Gli organismi sociali previsti dal presente Statuto sono le seguenti:
- L’Assemblea Nazionale dei Delegati
- Il Consiglio Direttivo Nazionale
- L’Esecutivo del Consiglio Direttivo Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- Il Segretario Nazionale
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
- I Comitati Consultivi
- Il Comitato Delegati Internazionali
Tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota possono essere eletti alle cariche sociali. Il Presidente Nazionale è scelto fra i Soci Ordinari Specialisti.
Il Sindacato articolandosi in Sezioni Provinciali ha quale relativi Organi:
- L’Assemblea Provinciale
- Il Consiglio Direttivo Provinciale
- Il Presidente Provinciale
- Il Presidente Regionale
ART. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
L’Assemblea Nazionale è costituita dai Delegati Provinciali di ciascuna Sezione in proporzione di 1 Socio effettivo per ogni 5 iscritti.
L’Assemblea è l’Organo supremo del Sindacato ed è convocata dal Consiglio Nazionale in via ordinaria una volta l’anno per:
- programmare l’attività sindacale;
- deliberare ed approvare i bilanci;
- deliberare sui problemi attinenti la gestione.
La convocazione è disposta per iscritto o con strumenti telematici ed è comunicata agli aventi diritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
L’Assemblea si riunisce anche in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno 50 Soci. I termini e modalità di sua convocazione sono identici a quelli per l’Assemblea Ordinaria, ridotti in misura proporzionale all’urgenza dell’argomento da discutere fino ad un minimo di 7 giorni.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, obbligatoriamente disposta nel giorno successivo alla prima, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; per le elezioni delle cariche direttive (Presidente e Consiglio) si riunisce una volta ogni 3 anni e provvede per scrutinio segreto.
Ogni delegato ha diritto ad un solo voto. E’ ammessa la delega con un massimo di 5 deleghe per ciascun delegato.
ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
E’ l’Organo che cura l’esecuzione e la gestione degli affari ordinari del Sindacato.
Esso è convocato dal Presidente Nazionale per iscritto o con strumenti telematici almeno 15 giorni prima (ridotti a 7 per motivazioni di urgenza) e provvede a sollecitare e proporre ogni azione intesa a perseguire le finalità del Sindacato, a gestire l’attività amministrativo-contabile, esaminare il bilancio ed il conto consuntivo, proporre modifiche allo Statuto, eleggere i membri dei Comitati Consultivi.
Il Consiglio è composto da un massimo di 17 Soci eletti dall’Assemblea fra quelli con funzioni direttive nelle Sezioni Provinciali oltre il Presidente Nazionale che lo presiede e il Segretario Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è coadiuvato dai Presidenti Regionali che partecipano alle sedute con diritto di parola ma non di voto.
Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; esso scade dal proprio mandato il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello della sua elezione; conserva comunque i poteri di sola ordinaria gestione anche dopo tale data fino a quella di insediamento del Consiglio di nuova elezione.
Il nuovo Presidente Nazionale (Presidente Incoming) viene eletto dall’Assemblea Nazionale 1 anno prima del termine del mandato del Consiglio Nazionale ed affianca il Presidente Nazionale in carica per 1 anno.
Il Consiglio Direttivo in prima seduta è convocato dal Presidente Nazionale che vi provvede a nominare nel suo seno il Vice Presidente, il Tesoriere ed i coordinatori responsabili dei Comitati Consultivi.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza di voti, prevalendo, in caso di parità, quello del suo Presidente.
Qualora i presenti siano inferiori a un terzo dei suoi componenti Consiglieri effettivi, il Consiglio non ha potestà deliberativa.
Il Consiglio Nazionale in caso di necessità potrà svolgersi anche in Videoconferenza telematica, da registrare e rendere disponibile ai Consiglieri Nazionali che ne facciano richiesta.
Il Presidente Nazionale, il Segretario del Consiglio Direttivo, il Tesoriere Nazionale e il Vice Presidente costituiscono il Comitato Esecutivo Nazionale.
I componenti il Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla relativa carica qualora, per tre volte consecutive, risultino assenti al Consiglio Direttivo regolarmente convocato.
ART. 11 PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea dei Delegati.
Egli presiede al funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale e provvede alla esecuzione delle deliberazioni, provvede a sottoporre ai Comitati Consultivi i problemi sui quali rendere parere, convoca il Consiglio e l’Assemblea, coordina l’attività e l’attuazione dei programmi statutari.
Il Presidente ha inoltre la legale rappresentanza del Sindacato, in caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.
La carenza sopravvenuta del titolare dell’Ufficio di Presidenza comporta automaticamente la convocazione dell’Assemblea per la relativa elezione del nuovo titolare, provvedendo, per il solo tempo necessario alla nuova elezione, a sostituirlo il Vice Presidente.
Il Presidente viene eletto in via diretta dall’Assemblea dei Delegati e dura in carica per un triennio e può essere rieletto due volte per un massimo di tre mandati consecutivi. La candidatura alla carica di Presidente è sempre riproponibile ancorché intervallata tra mandati.
Il socio che abbia rivestito la carica di Presidente Nazionale del S.U.S.O., distinguendosi per particolari meriti professionali e per la gestione con alto profilo del Sindacato, può essere nominato Presidente Onorario. La carica di Presidente Onorario è onorifica e consente la partecipazione agli organi gestionali con funzioni meramente consultive.
ART. 12 SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario nazionale è eletto dall’Assemblea dei delegati successivamente all’elezione del Presidente.
Il Segretario è titolare dell’azione propositiva di indirizzo dell’attività sindacale e coordina con il Presidente Nazionale l’attuazione dei programmi statutari, provvede sulle domande di iscrizione, cura i rapporti con gli Organismi Provinciali.
E’ preposto alla tenuta dei registri del Sindacato nei quali provvede a redigere per sintesi le risultanze dei lavori degli Organi Statutari, egli redige e sottoscrive i verbali delle sedute.
Il Segretario dura in carica 3 anni e scade con il Consiglio Direttivo Nazionale, egli è responsabile del regolare andamento dell’ufficio di sede.
ART. 13 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
La vigilanza sulla utilizzazione delle quote sociali ed il controllo dei bilanci annuali è di competenza del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti composto da 4 Soci, uno con funzioni supplenti, eletti in via diretta dall’Assemblea dei Delegati.
Alla fine di ciascun anno il Collegio provvede a redigere la propria relazione per l’Assemblea.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Tesoriere e di componente del Consiglio Direttivo Nazionale.
La durata in carica del Collegio è pari a quella degli altri Organi Statutari, esso è convocato, in via ordinaria annualmente previo avviso del Presidente eletto fra i relativi suoi componenti.
ART. 14 COMITATI CONSULTIVI
E’ facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale provvedere alla nomina di commissioni preposte allo studio di singoli problemi: esse assumono in via propositiva la funzione di Comitati Consultivi. Essi sono presieduti da un componente del Consiglio Direttivo Nazionale o da un Presidente di Sezione Provinciale e sono composti da un numero di membri indicato a seconda del caso dal Presidente Nazionale ed eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 14 bis COMITATO DELEGATI INTERNAZIONALI
Il Comitato Delegati Internazionali è rappresentato dal Presidente Nazionale a cui vengono affiancati 3 Soci Specialisti.
Il Comitato Delegati Internazionali è l’Organo che coordina, in ambito internazionale, l’attività del Sindacato e in ambito europeo partecipa ai lavori dell’E.F.O.S.A. (European Federation of Orthodontic Specialists Associations) in rappresentanza degli Specialisti.
Il Comitato viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente.
ART. 15 VICE PRESIDENTE
Il Presidente è sostituito in caso di impedimento dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i suoi componenti.
La durata in carica è uguale a quella degli altri Organi del Consiglio Direttivo.
ART. 16 TESORIERE NAZIONALE
Il Tesoriere coordina l’attività economico-amministrativa del Sindacato, ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori del Sindacato.
Egli provvede alla riscossione delle quote di iscrizione nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale, redige annualmente i bilanci, sottoscrive i mandati dei quali è responsabile qualora eccedenti il relativo stanziamento di bilancio.
Il Tesoriere dura in carica 3 anni e scade unitamente agli altri Organi.
ART. 17 ASSEMBLEA PROVINCIALE
L’Assemblea Provinciale è costituita dall’insieme dei Soci della Sezione Provinciale.
Essa si riunisce, in via ordinaria, annualmente su convocazione del Presidente Provinciale.
Essa è competente a deliberare:
- l’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale;
- l’elezione dei Delegati all’Assemblea Nazionale;
- sulle materie statutarie in conformità all’indirizzo dei programmi nazionali.
La convocazione è disposta per iscritto oppure in altre modalità telematiche ed è comunicata agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data della seduta assembleare provinciale.
L’Assemblea si riunisce anche in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti alla Sezione.
Termini e modalità di funzionamento sono mutuati dalla disposizione statutaria che regola il funzionamento dell’Assemblea Nazionale dei Delegati.
Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota annuale
ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall’Assemblea.
Il numero minimo dei componenti il Consiglio Provinciale è costituito da 5 Consiglieri, comprensivi di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere.
Oltre i 50 soci la sede provinciale aumenta i suoi Consiglieri in ragione di 1 ogni 10 o frazione di 10 iscritti.
Dura in carica 3 anni e scade con gli altri Organi Statutari.
Se la Sezione Provinciale è costituita dalla fusione del territorio di 2 o più province per l’insufficienza del numero minimo di Soci, il Consiglio Provinciale sarà costituito proporzionalmente al numero degli iscritti di ciascuna provincia.
ART. 19 FUNZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Compete al Consiglio l’attività divulgativa dell’attività del Sindacato al fine di promuovere l’adesione di nuovi Soci, deliberando sulla relativa loro domanda di iscrizione.
Le sue funzioni sono quelle di predisporre un articolato programma di attività in armonia con gli indirizzi nazionali da proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, realizzare il programma deliberato a livello nazionale, indire l’Assemblea, curare i collegamenti con Organismi locali, con altri Sindacati od Associazioni, promuovere attività di aggiornamento, vigilare sulla correttezza e lealtà degli iscritti ai principi dello Statuto, promuovere presso il Consiglio Direttivo Nazionale la procedura di decadenza o cancellazione dei Soci morosi o in conflitto con i principi statutari.
ART. 20 PRESIDENTE PROVINCIALE
Ha la rappresentanza legale della Sezione a livello Provinciale.
Presiede il Consiglio Direttivo Provinciale, cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali, coordina l’attuazione dei programmi e il funzionamento della Sezione e i rapporti con gli Organi legislativo, esecutivo e giudiziario.
Egli dura in carica 3 anni, è rieleggibile e non può cumulare in sé più cariche nell’ambito della Sezione.
ART. 21 PRESIDENTE REGIONALE
I Presidenti Provinciali eleggono tra loro il Presidente Regionale con funzioni di coordinamento e impulso dell’ attività sindacale nel territorio regionale e di rappresentanza dell’Associazione nelle Sedi Istituzionali.
Al Presidente Regionale compete il collegamento tra il territorio regionale e la Presidenza Nazionale, l’interposizione nei conflitti locali, la promozione di tutte le attività sindacali.
ART. 22 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Le deliberazioni che comportano le modificazioni dello Statuto devono essere precedute dal parere del Comitato Consultivo all’uopo nominato.
Esse devono essere proposte per iscritto o per via telematica alla Segreteria Nazionale e trasmesse a tutti i Presidenti Provinciali di Sezione che avranno titolo a formulare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione.
Esse dovranno essere adottate a maggioranza assoluta degli iscritti all’uopo rappresentati dai Delegati in sede di Assemblea Nazionale.
In difetto di maggioranza assoluta dei Delegati le proposte modificazioni si intendono respinte e dovranno essere trasmesse al competente Comitato per gli adeguamenti richiesti in Assemblea che non potranno essere comunque né apportati, né approvati nell’Assemblea in cui sono stati respinti.
La nuova Assemblea non potrà essere riconvocata prima della scadenza di un trimestre.
ART. 23 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento del Sindacato è deliberato dall’Assemblea dei Delegati con l’assenso del 100% dei votanti; esso è automatico quando venga a mancare sul territorio un numero di Soci da poter costituire almeno una Sezione.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di Liquidatori che redigerà il bilancio finale da sottoporre all’Assemblea Nazionale.
Eventuali residui attivi o beni costituenti il patrimonio saranno devoluti ad una istituzione benefica indicata dall’Assemblea.
ART. 24 REGOLAMENTO
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo Nazionale di compilare un Regolamento interpretativo di questo Statuto e di sottoporlo all’Assemblea dei Delegati.
La sua entrata in funzione è condizionata all’approvazione della maggioranza assoluta dei Delegati.
ART. 25 DISPOSIZIONI SOSTITUTIVE
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto ci si deve riferire alle Leggi vigenti in materia nello Stato Italiano.