La complessità della disciplina odontoiatrica, assurta ad autonoma facoltà universitaria, nonché delle sue innumerevoli declinazioni (dalla implantologia alla ortodonzia e alla ortognatodonzia per citarne solo alcune), rende imprescindibile per la valutazione del danno alla persona di pertinenza odontoiatrica il connubio fra specialista nella precipua disciplina e lo specialista in medicina legale

Inevitabilmente nella quotidiana reciproca frequentazione da un lato lo specialista medico-legale cercherà di carpire le informazioni tecniche che provengono dal collega specialista odontoiatra, ma dall’altro per certo, anche quest’ultimo non potrà non interessarsi dei meccanismi della medicina legale.

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Uno di questi, certamente fra i più complessi, consiste nella trasformazione di un articolato percorso logico in una sintesi numerica.

Per certo non c’è nulla di più difficile di coartare la molteplicità magmatica della biologia, specie nella sua accezione patologica, in una dimensione meramente numerica.

Ma tale esigenza risulta necessaria per economia di giustizia dovendosi inevitabilmente tradurre la complessità del danno alla persona in una dimensione monetaria, a sua volta quanto più equa possibile.

È dunque questo uno dei compiti della disciplina medico-legale: fare da ponte fra una scienza biologica con tutte le sue multiformi (e spesso sfuggenti manifestazioni) e la giurisprudenza, che obbedisce invece a regole determinate e inevitabilmente “rigide”, necessariamente prive della variabilità della biologia.

Così il collega clinico che ci affianca (specie ora che il collegio fra specialista medico-legale e specialista nella disciplina è esplicitamente previsto non solo dal codice deontologico ma anche dalla legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale) alla fine della complessa esposizione della relazione medico-legale e odontoiatrica, sia di parte o d’ufficio, ci passa le carte e dice “per i numeri adesso ci pensi tu”.

Però rimane nel collega la voglia di capire come sia fa a trasformare tutto quanto descritto in una formula numerica.

Proviamo allora a dare una “sbirciatina alla faccia nascosta della Luna”.

Dopo un lungo percorso la giurisprudenza e la medicina legale italiana hanno di comune accordo raggiunto l’elevata determinazione di concepire il danno alla persona come un valore autonomo, indipendente dalla sua capacità di produrre reddito.

Si tratta di un traguardo non comune, ad esempio non raggiunto in altre nazioni del mondo occidentale e a noi vicine, che rende la nostra legislazione certamente fra le più avanzate in tema di ristoro del danno alla persona.

Questa particolare fattispecie è definita sotto la formula di “danno biologico” o danno base, uguale per tutti.

La giurisprudenza separa il danno la persona in due grandi categorie:

  • da un lato il danno biologico che assieme al danno morale costituisce il cosiddetto danno extra patrimoniale (appunto non legato alla capacità di produrre economicamente, ovvero collocato al di fuori del “patrimonio”),
  • dall’altro quello patrimoniale, connesso all’effettiva perdita reddituale e/o alla entità risarcitoria delle spese sostenute e da sostenersi per le cure.

Fatta questa principale distinzione la medicina legale, ha tentato (a dire il vero a tutt’oggi senza riuscirci in maniera completa) di produrre un unicum tabellare: un riferimento tabellare grazie al quale poter tradurre una menomazione (la perdita del braccio, come di un dente) in un corrispettivo da fornire al committente, dal giudice all’avvocato, liquidatore di compagnia d’assicurazione.

Tuttavia nessuna tabella può assumere caratteristiche di uno “strumento magico” giacché l’estrema variabilità biologica genera, a sua volta, un altrettanto multiforme varietà menomativa.

Le tabelle per la valutazione del danno all’integrità psicofisica rimangono pertanto delle “guide”, come di fatto vengono correttamente chiamate dai loro autori: servono per guidare la valutazione del danno ma non possono essere considerate contemplative di tutte le possibili forme di menomazione cui può andare incontro l’integrità dell’organismo umano a seguito di lesioni o malattie, né, d’altro canto, possono costituire un sistema automatizzato che prescinde dal medico, nel quale introdotta una certa menomazione si ottiene un risultato in forma percentuale predeterminata.

In un rilevante sforzo di ricerca e di sincretismo di plurime e spesso non concilianti scuole di pensiero, la società italiana di medicina legale (SIMLA) nel 2016 ha dato le stampe quella che possiamo considerare la più completa mai finora prodotta guida valutativa del danno alla persona.

Ma il nostro è un paese fantastico, anche se spesso poco comprensibile a chi lo vede dall’estero e difatti a quella della SIMLA si affiancano altre indicazioni tabellari, di cui una frettolosamente promulgata dal legislatore nell’estate del 2003 che costituisce, per l’ambito della responsabilità civile, l’unica “ufficiale” in quanto contemplata in Decreto ministeriale del 3 luglio 2003, ancorché limitata ai soli danni permanenti compresi fra l’uno e il 9% e derivanti dai sinistri stradali.

Questo ristretto riferimento tabellare, limitato a ben poche voci, specie per il profilo odontoiatrico, è divenuto tuttavia (probabilmente senza che lo stesso legislatore se ne rendesse conto) ai sensi dell’articolo 7 della legge Gelli-Bianco, obbligatorio riferimento per la valutazione del danno alla persona derivante da responsabilità professionale e in modo particolare per quella di rilievo odontoiatrico.

Infatti molte delle lesioni alla persona derivanti da attività odontoiatrica non corretta ricadono nella fascia percentuale inferiore al 10%.

Una volta che il medicolegale ha espresso la sua valutazione percentualistica cosa succede?

Ebbene quella percentuale verrà trasformata, dal giudice, dall’avvocato o dal liquidatore di compagnia, in denaro.

Il dilemma è sempre stato tuttavia il seguente: come fare a risarcire in modo equo?

In effetti per un lungo periodo di tempo, negli anni ‘90 del secolo scorso, ogni tribunale utilizzava una propria metodologia (chiamata anche in questo caso tabella, ma dei valori economici) e questa babele, tipicamente italica, aveva condotto a fenomeni di migrazione: chi subiva un danno risarcibile in un’area geografica dove la tabella era meno favorevole chiedeva di essere giudicato presso un tribunale dove invece il suo danno avrebbe ricevuto un ristoro maggiore.

Al fine di mettere freno a questa evidente diseguaglianza, il legislatore è intervenuto imponendo un meccanismo tabellare valido su tutto il territorio nazionale che traduce la percentuale di danno assegnata dal medicolegale in un corrispettivo economico uniforme, variabile solo in rapporto proporzionale inverso all’età del danneggiato.

Peccato che il legislatore si sia limitato a prendere in considerazione solo i i cosiddetti “micro danni” quelli che stanno tra l’uno al 9%, semplicemente perché più frequenti nella sinistrosità stradale, quindi di maggior spesa per le compagnie d’assicurazione e di conseguenza necessitante di una regolazione “ufficiale” per le inevitabili ripercussioni sulla società in termini di costi di premi di polizza.

Di fatto solo per questi il legislatore impone una tabella ufficiale che trasforma la percentuale assegnata dal medico-legale in corrispettivo economico secondo canoni predeterminati.

Dunque, riassumendo, per i danni da responsabilità civile conseguenti a sinistro stradale o a malpractice medica che ricadano nella fascia compresa fra l’uno e il 9% esiste sia una tabella di legge per la loro determinazione medico-legale sia una tabella speculare, anch’essa di legge, per la loro trasformazione economica.

E il danno patrimoniale?

Qui medico-legale ha di nuovo bisogno dell’aiuto del collega odontoiatra per correttamente valutare l’entità delle spese necessarie per emendare il danno dentario-masticatorio sia esso dipendente da incidente stradale o da malpractice.

Anche lo specialista odontoiatra deve allora ricorrere per evidenti motivi di equità valutativa ad una “tabella” e al momento l’indicazione per consuetudine consolidata rimane quella del tariffario ANDI del 2009, in attesa della produzione di un nomenclatore e tariffario aggiornato e condiviso magari approvato se non dal legislatore, dalla FNOMCeo.

Dr. Gianni Barbuti

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