Qualora lo ritenga necessario e senza esserne necessariamente tenuto a farlo per il conseguimento di singoli atti o per tutto l’arco del processo il giudice, ex art. 61 cpc, può avvalersi dell’opinione di uno o più consulenti tecnici preferenzialmente scelti dall’Albo dei CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per le specifiche categorie del Tribunale di appartenenza o, se ve ne sia la motivazione, di altro Tribunale o non iscritti ad un Albo dei CTU.

Già in questa fase può rendersi necessaria la sostituzione del CTU indicato dal giudice o per sua motivata indisponibilità il quale intenda astenersi dall’accettare l’incarico o per emersa incompatibilità a seguito di istanza di ricusazione avanzata al giudice dalle parti.

La comunicazione di astensione da parte del CTU può avvenire in qualsiasi momento, o meglio immediatamente dopo che il consulente sia venuto a conoscenza dei fatti posti a fondamento dell’obbligo o dell’opportunità di astenersi.

L’istanza di ricusazione ad opera delle parti, invece, va presentata entro i due giorni antecedenti l’udienza di conferimento dell’incarico, fatta salva la prova di non aver potuto conoscere per tempo e senza colpa il nome del CTU nominato.Trascorso il predetto termine, l’eventuale successiva istanza di ricusazione va dichiarata inammissibile.

In osservanza all’art. 51 cpc può configurarsi una situazione di incompatibilità del CTU alla nomina qualora si presenti una delle seguenti situazioni:

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  • interesse individuale nella causa di qualsiasi natura
  • parente fino al 4° grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o dei loro difensori
  • abbia egli stesso o un suo famigliare rapporti di inimicizia, cause pendenti, rapporti di credito o debito con una delle parti
  • sia stato testimone nella causa, CTP o abbia prestato patrocinio per una delle parti
  • sia datore di lavoro, amministratore, curatore, tutore di una delle parti, o se appartenga ad una società o associazione con interesse nella causa
  • se abbia svolto ruolo di CTP in altro grado del processo
  • presenti condizioni di salute tali da non garantire un corretto svolgimento della consulenza
  • sia in terapia per problematiche di carattere psichico
  • sia interessato, anche in forma marginale, agli atti della causa
  • svolga una attività o rivesta gravi impegni che gli impedirebbero lo svolgimento dell’incarico affidatogli.

Il CTU deve presentare una speciale competenza nella materia che non si esaurisce nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza ed esperienza teorica e pratica della disciplina.

Deve inoltre attenersi a criteri di assoluta terzietà rispetto alle parti, essere non solo di fatto, ma anche apparire del tutto equidistante dalle parti in causa, tutelare il diritto di difesa e di contraddittorio.

Inoltre: deve notificare alle parti date, eventuali sospensioni o ripresa delle operazioni peritali, svolgerle solo in presenza di persone autorizzate, rispettare i termini di invio delle bozze ai CTP e di ricezione delle eventuali osservazioni, rispettare termini di consegna dell’elaborato.

Infine , se impossibilitato, inoltrare eventuale richiesta di proroga al giudice in data antecedente alla scadenza del termine per il deposito.

Se accordata non può essere maggiore del tempo originariamente concesso per l’espletamento dell’incarico. La consegna dell’elaborato peritale oltre i termini, e comunque avvenuto entro 10 giorni prima dell’udienza in cui viene discusso il caso, non comporta nullità della consulenza, ma solo una riduzione del compenso.

Il CTU deve inoltre attenersi per la propria consulenza alla documentazione presente agli atti, o richiederne al giudice formale integrazione con il consenso delle parti. Il giudice infatti deve poter esprimere il proprio convincimento attenendosi alla stessa documentazione su cui si è basata la perizia tecnica.

Nel corso delle indagini peritali su istanza delle parti, e comunque sempre a discrezione del giudice, può essere richiesta la sostituzione del CTU per gravi inadempienze procedurali, comportamento censurabile nella conduzione del mandato, impossibilità sopravvenute a espletare l’incarico, in base all’art. 196 cpc.

Ad indagini peritali compiute e a consegna avvenuta dell’elaborato il giudice può discostarsi dalle conclusioni espresse nella consulenza o richiedere chiarimenti qualora venga ritenuta carente in termini di chiarezza e non esauriente rispetto ai quesiti formulati.

In casi estremi il giudice può disporne la nullità e il rinnovo, qualora la consulenza tecnica non faccia emergere elementi sufficienti allo scopo per cui era stata disposta ed appaia illogica, lacunosa, manifestamente priva di validità scientifica e concettualmente carente.

La dichiarazione di nullità e la rinnovazione di una consulenza tecnica con affidamento dell’incarico ad altro consulente comporta inevitabilmente una lievitazione dei costi e dei tempi processuali; le motivazioni di opportunità la rendono pertanto un evento piuttosto raro, attuato solo per gravi motivazioni e qualora le carenze da cui è viziata non vengano ritenute sanabili.

Franco Pittoritto

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