Nelle precedenti settimane abbiamo dato notizia dell’evolversi del progetto “Sorridi in prevenzione” nato dall’accordo AIEOP-SUSO sull’assistenza ortodontica gratuita ai bambini oncologici.
Vediamo ora come il consulente fiscale SUSO considera tali prestazioni solidaristiche a titolo gratuito.
Il recente progetto “SORRIDI IN PREVENZIONE” sottoscritto tra AIEOP e SUSO rendo opportuna un’analisi delle prestazioni professionali rese in forma gratuita. Il predetto progetto prevede che gli Odontoiatri, soci del SUSO ed aderenti al progetto, si rendano disponibili a prendere in cura per un periodo di 3/5 anni bambini dai 6 ai 14 anni d’età affetti da patologia Onco Ematologica per eseguire in forma assolutamente gratuita cicli di cure ortodontiche, odontoiatriche e igiene orale.
Ma fiscalmente sono possibili le prestazioni gratuite?
La Corte di Cassazione ha affermato che l’onerosità costituisce un elemento normale del contratto d’opera, ma non è essenziale ai fini della sua validità.
Dal punto di vista delle imposte dirette, l’articolo 54 comma 1 del TUIR prevede che “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione”.
Assumendo quindi rilievo il principio di cassa, la prestazione professionale gratuita non concorre a formare il reddito di lavoro autonomo e quindi è esclusa da tassazione.
Ciò nonostante, potrebbe anche capitare che “solerti” uffici finanziari emettano atti impositivi indirizzati a professionisti presumendo l’onerosità di alcune prestazioni effettivamente svolte ma che, in realtà, sono rese a titolo gratuito.
Per scongiurare tale possibile situazione, si suggerisce la predisposizione di lettere di incarico professionale ove si evidenzia chiaramente la gratuità della prestazione. Nel caso specifico del progetto sottoscritto, in considerazione dello spirito solidaristico, si ritiene opportuno indicare nella lettera di incarico l’adesione al progetto sottoscritto e la conseguente gratuità della prestazione resa.
Tali indicazioni potrebbero anche essere presenti nel consenso informato e conseguentemente costituire un valido elemento probatorio in grado di escludere l’onerosità della prestazione professionale resa e quindi della sua irrilevanza dal punto di vista fiscale.
Maurizio Tonini
Consulente fiscale SUSO