RIFORMA DELL’IRPEF

Viene prevista una rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili e la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF entrano in vigore l’01/01/2022. Le novità in esame si applicano quindi a decorrere dal periodo di imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF/2023).

Per il periodo di imposta 2021 (modello730/2022 o REDDITI PF/2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da cinque a quattro, così articolate:

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  • Fino a 15.000,00 euro 23%
  • Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%
  • Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%
  • Oltre 50.000,00 euro 43%

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • Fino a 15.000,00 euro 23%
  • Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%
  • Oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 38%
  • Oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 41%
  • Oltre 75.000,00 euro 43%

IRAP

A decorrere dal periodo di imposta 2022 l’IRAP non è più dovuta da imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono l’attività in forma individuale.

Restano invece soggetti gli altri contribuenti che ora scontano l’imposta (es: società di capitali, di persone, enti commerciali e non, studi associati ed associazioni tra professionisti).

In assenza di specifiche previsioni legislative, gli studi associati e le associazioni professionali continueranno ad essere soggetti ad IRAP.

Per quanto non più sottoposti ad imposta dal 2022, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni dovranno presentare la Dichiarazione IRAP 2022 relativa al 2021, versare il saldo IRAP relativo al 2021, ma non dovranno più gli acconti IRAP relativi al 2022.

BONUS EDILIZI

Vengono prorogati fino al 2024 i bonus edilizi. Solo il bonus facciate è stato prorogato per il 2022 con una riduzione dell’aliquota della detrazione di imposta dal 90% al 60%. In particolare vengono prorogate le detrazioni per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica ed il “bonus verde”.

Per il bonus mobili il limite massimo di spese detraibili è pari a 10.000 euro nel 2022 ed a 5.000 euro nel 2023 e 2024.

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione edilizia, che possono essere esercitate ai bonus edilizi, viene previsto l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese da parte di tecnici abilitati ed un visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la spettanza del beneficio da parte dei soggetti abilitati.

In caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, sono comunque esclusi dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.

SUPERBONUS

E’ prorogato il termine finale entro cui è possibile usufruire delle detrazioni relative al superbonus:

  • Al 31/12/2025 (con aliquota del 110% sino al 31/12/2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomini oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
  • Al 31/12/2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti ed autonome, a condizione che alla data del 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

E’ previsto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi.

COMPENSAZIONI SU MODELLO F24

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo di crediti compensabili nel modello F24. Restano fermi gli altri vincoli previsti in materia di compensazione, in particolare:

  • l’apposizione del visto di conformità nella dichiarazione;
  • la preventiva presentazione della dichiarazione;
  • l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contraenti la compensazione.

CARTELLE DI PAGAMENTO

Per le cartelle di pagamento notificate dall’01/01/2022 al 31/03/2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

FATTURE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Anche per il 2022 le fatture emesse a pazienti finali per prestazioni sanitarie dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma cartacea. Solo le fatture emesse ad altri soggetti con partita IVA dovranno essere in formato elettronico.

Non cambia nulla, quindi, rispetto al 2021. La trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle prestazioni sanitarie rese a pazienti finali dovrà, invece, essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

In pratica, la periodicità di comunicazione dei dati viene modificata da semestrale nel 2021 a mensile nel 2022.

ESTEROMETRO

Vengono differite dall’01/01/2022 all’01/07/2022 le modifiche alla disciplina del c.d. esterometro.

Di conseguenza dovrà essere ancora trasmessa sino a tale data la comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere.

Viene prorogata al 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontalieri attraverso il Sistema di Interscambio.

Dal 1° luglio 2022 in particolare:

  • I dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture;
  • I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

IMU

Viene previsto che nel caso di coniugi che abbiano fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni ai fini IMU previste per l’abitazione principale solo per l’immobile scelto dai coniugi.

Viene quindi equiparata la casistica prevista per la residenza in immobili diversi nello stesso comune a quella per la residenza in immobili in comuni diversi.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

A decorrere dall’01/01/2022 è operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi dal denaro contante.

INTERESSI LEGALI

Il tasso d’interesse per gli interessi legali aumenta dall’01/01/2022 all’1,25% in ragione d’anno.

L’incremento del tasso di interesse legale comporta un aumento degli importi dovuti in caso di pagamento con ravvedimento operoso. Il tasso di interesse da applicare nella determinazione degli interessi moratori in caso di tardivo pagamento è quindi pari:

  • Allo 0,20% dall’01/01/2016 al 31/12/2016;
  • Allo 0,10% dall’01/01/2017 al 31/12/2017;
  • Allo 0,30% dall’01/01/2018 al 31/12/2018
  • Allo 0,80% dall’01/01/2019 al 31/12/2019;
  • Allo 0,05% dall’01/01/2020 al 31/12/2020;
  • Allo 0,01% dall’01/01/2021 al 31/12/2021;
  • All’1,25% dall’01/01/2022 fino al giorno di versamento compreso.

Dott. Maurizio Tonini

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