Qualora lo ritenga necessario e senza esserne necessariamente tenuto a farlo per il conseguimento di singoli atti o per tutto l’arco del processo il giudice, ex art. 61 cpc, può avvalersi dell’opinione di uno o più consulenti tecnici preferenzialmente scelti dall’Albo dei CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per le specifiche categorie del Tribunale di appartenenza o, se ve ne sia la motivazione, di altro Tribunale o non iscritti ad un Albo dei CTU.
Già in questa fase può rendersi necessaria la sostituzione del CTU indicato dal giudice o per sua motivata indisponibilità il quale intenda astenersi dall’accettare l’incarico o per emersa incompatibilità a seguito di istanza di ricusazione avanzata al giudice dalle parti.
La comunicazione di astensione da parte del CTU può avvenire in qualsiasi momento, o meglio immediatamente dopo che il consulente sia venuto a conoscenza dei fatti posti a fondamento dell’obbligo o dell’opportunità di astenersi.
L’istanza di ricusazione ad opera delle parti, invece, va presentata entro i due giorni antecedenti l’udienza di conferimento dell’incarico, fatta salva la prova di non aver potuto conoscere per tempo e senza colpa il nome del CTU nominato.Trascorso il predetto termine, l’eventuale successiva istanza di ricusazione va dichiarata inammissibile.
In osservanza all’art. 51 cpc può configurarsi una situazione di incompatibilità del CTU alla nomina qualora si presenti una delle seguenti situazioni:
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