Il D.L. 22.03.2021 n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”) ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti titolari di partita IVA, che abbiano subito un calo almeno del 30% del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019 e che abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

A differenza dei precedenti ristori, tale contributo è erogabile anche ai professionisti.

Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto ed i soggetti che hanno aperto la partita IVA successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Il contributo previsto dal “Decreto Sostegni” presenta novità anche con riferimento al requisito del calo del fatturato ed alla misura del beneficio.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.01.2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato del 2019. Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. E’ comunque riconosciuto per i soggetti beneficiari, inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di accedere ai contributi, occorre presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate dal 30.03.2021 al 28.05.2021, esclusivamente in via telematica, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Il contributo può essere, a scelta del contribuente, erogato dall’Agenzia delle Entrate, mediante accreditamento diretto su c/c bancario o fruito, nella sua totalità, sotto forma di credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24. Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la presentazione dell’istanza.

Dott. Maurizio TONINI