Entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con le esclusioni specificate dal decreto Sostegni. L’annullamento dei debiti così individuati è effettuato alla data del 31 ottobre 2021.

È quanto prevede il D.M. 14 luglio 2021, pubblicato nella G.U. del 2 agosto 2021.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021 è stato pubblicato il D.M. 14 luglio 2021 che detta le modalità operative dello stralcio delle cartelle .

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Il decreto Sostegni (art. 4, D.L. n. 41/2021) ha previsto che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010:

  • delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Con il decreto sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori

La roadmap dello stralcio

L’art. 1 del decreto prevede che entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1 al decreto, l’elenco dei codici fiscali , presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 , con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, comma 9, D.L. n. 41/2021.

In particolare, la norma citata prevede che non si applica allo stralcio ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), D.L. n. 119/2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’IVA.

Per approfondimenti scrivere a redazionesuso@arianto.it

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