Con il D.L. 30/04/2019 n. 34 è stato emanato il “Decreto Crescita”.

L’articolo 1 del Decreto ha riproposto l’agevolazione del super ammortamento, con maggiorazione pari al 30%, per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo che parte dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, nonché per quelli effettuati entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che vi sia la conferma dell’ordine.

Occorre subito evidenziare che restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati nel primo trimestre 2019.

In merito all’ambito oggettivo, viene confermato che l’agevolazione del superammortamento può essere usufruita in relazione all’acquisizione di beni mobili strumentali con aliquota di ammortamento almeno pari al 6,5%, anche se acquisiti tramite contratto di leasing. Analogamente a quanto previsto nell’ultima versione del super ammortamento sono esclusi dell’agevolazione gli acquisti di autovetture.  L’agevolazione del super ammortamento spetta anche per i beni di costo unitario non superiore ad euro 516,46 per i quali la deduzione può  essere effettuata totalmente nel periodo di acquisizione.

L’articolo 3 del D.L. 34/2019 aumenta, a decorrere dal 2019, la misura della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Già la Legge di Bilancio 2019 aveva aumentato la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi nella misura del 40%. Con il Decreto Crescita viene disposto che la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo sia aumentata al 50% per il 2019, al 60% per gli anni 2020 e 2021, ed al 70% dal 2022.

L’articolo 6 del D.L. 34/2019 introduce, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati, eventualmente erogati.

La disposizione è entrata in vigore il 1° maggio 2019, ma opera retroattivamente dall’1.01.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 sono trattenute in tre rate mensili di uguale importo sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto e versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di operare la ritenuta alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime agevolato.

dott. Maurizio TONINI