Nelle precedenti settimane abbiamo dato notizia dell’evolversi del progetto “Sorridi in  prevenzione” nato dall’accordo AIEOP-SUSO sull’assistenza ortodontica gratuita ai bambini oncologici.

Vediamo ora come il consulente fiscale SUSO considera tali prestazioni solidaristiche a titolo gratuito.

Il recente progetto “SORRIDI IN PREVENZIONE” sottoscritto tra AIEOP e SUSO rendo opportuna un’analisi delle prestazioni professionali rese in forma gratuita. Il predetto progetto prevede che gli Odontoiatri, soci del SUSO ed aderenti al progetto, si rendano disponibili a prendere in cura per un periodo di 3/5 anni bambini dai 6 ai 14 anni d’età affetti da patologia Onco Ematologica per eseguire in forma assolutamente gratuita cicli di cure ortodontiche, odontoiatriche e igiene orale.

Ma fiscalmente sono possibili le prestazioni gratuite?

La Corte di Cassazione ha affermato che l’onerosità costituisce un elemento normale del contratto d’opera, ma non è essenziale ai fini della sua validità.

Dal punto di vista delle imposte dirette, l’articolo 54 comma 1 del TUIR prevede che “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione”.

Assumendo quindi rilievo il principio di cassa, la prestazione professionale gratuita non concorre a formare il reddito di lavoro autonomo e quindi è esclusa da tassazione.

Ciò nonostante, potrebbe anche capitare che “solerti” uffici finanziari emettano atti impositivi indirizzati a professionisti presumendo l’onerosità di alcune prestazioni effettivamente svolte ma che, in realtà, sono rese a titolo gratuito.

Per scongiurare tale possibile situazione, si suggerisce la predispo­sizione di lettere di incarico professionale ove si evidenzia chiara­mente la gratuità della prestazione. Nel caso specifico del proget­to sottoscritto, in considerazione dello spirito solidaristico, si ritiene opportuno indicare nella lettera di incarico l’adesione al progetto sottoscritto e la conseguente gratuità della prestazione resa.

Tali indicazioni potrebbero anche essere presenti nel consenso informato e conseguentemente costituire un valido elemento probatorio in grado di escludere l’onerosità della prestazione professionale resa e quindi della sua irrilevanza dal punto di vista fiscale.


Maurizio Tonini

Consulente fiscale SUSO