Finalmente anche per i professionisti sono previsti dei contributi a fondo perduto: a differenza di quanto previsto nel 2020 nella possibile concessione di tali contributi vengono equiparati alle imprese.

Con il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) tutti i soggetti titolari di partita Iva, che abbiano subito un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019 e che abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro possono ricevere, a seguito di opportuna istanza, un contributo a fondo perduto variabile in relazione al fatturato conseguito nel 2019.

L’ammontare è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 e quello del 2019. Tale percentuale è pari al 60%, 50%,40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

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L’istanza per chiedere i contributi previsti dal D.L. 41/2021 doveva essere presentata dal 30.03.2021 al 28.05.2021.

Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli stessi soggetti destinatari del precedente, definito contributo automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto ex art. 1 del D.L. 41/2021.

Quello nuovo pari a quello già riconosciuto dal D.L. Sostegni, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto su c/c bancario o credito di imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

Per gli stessi soggetti destinatari del contributo automatico, possono essere richiesti altri due contributi a fondo perduto alternativi a quello automatico. Il primo si può richiedere a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dal 1° aprile 2019 al
31 marzo 2020.

Per i professionisti che hanno beneficiato del contributo di cui al D.L. 41/2021, il contributo alternativo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020/31 marzo 2021 e quello del fatturato dello stesso periodo dell’anno precedente le stesse percentuali previste, con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi o compensi 2019.

Esso spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso alla suddetta differenza si applicano le seguenti percentuali (definite sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019): 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a 1 milione di euro; 40% da 1 a 5 milioni di euro; 30% da 5 a 10 milioni di euro.

Il contributo alternativo si ottiene presentando un’istanza esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni”, abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo.

Per gli stessi soggetti IVA, viene inoltre previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato tuttavia all’autorizzazione della Commissione Europea. Esso spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, una percentuale definita dal decreto, al netto di tutti i contributi a fondo perduto sinora ricevuti. Anche in questo caso il riconoscimento avviene previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, con modalità e termini definiti da provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021. In tutti i casi l’importo non potrà essere superiore a 150.000 euro.

Maurizio Tonini

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