Non sono pochi gli odontoiatri che negli ultimi anni si sono avvicinati a prestazioni rientranti nel campo della medicina estetica, ovviamente limitatamente alla zona periorale.

Dell’argomento se ne è parlato sabato 21 ottobre a Torino durante un evento organizzato dalla locale OMCeO dal titolo: “L’estetica del sorriso e l’estetica del viso”.

“La questione dei trattamenti estetici negli studi odontoiatrici non è solo dibattuta dal punto di vista clinico e deontologico -ricorda ad Odontoiatria33 Patrizia Bianucci, componente Commissione Albo Odontoiatri Torino- ma anche da quello fiscale”.

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Proprio su questo aspetto interviene il dott. Federico Moine e la dott.ssa Stefania Branca (consulenti fiscali ANDI Torino) chiarendo come dal punto di vista fiscale “è necessario prestare particolare attenzione, in quanto si può facilmente incorrere in errori di fatturazione, con conseguenze sanzionatorie non da poco”.

“Ci si riferisce -ha chiarito- in particolare all’ambito IVA, in quanto soltanto le prestazioni connesse alla tutela della salute della persona e svolte da soggetti iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, possono essere fatturate in esenzione da IVA”.

In altri termini, specifica, se lo scopo delle prestazioni di natura estetica non è odontoiatrica ma di natura puramente cosmetica, la fattura deve essere assoggettata ad IVA del 22%.

Ai fini della corretta fatturazione, va dunque indagata la natura terapeutica della prestazione, fondando la stessa su considerazioni di natura medica, connesse ontologicamente al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione, cioè del paziente.

“La posizione sopra indicata -ricordano gli esperti- è richiamata sia dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.48/E del 28.01.2005, sia da più recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea, che hanno posto l’accento sui concetti di tutela, mantenimento e cura della salute delle persone, rilevando che i problemi di salute possono essere anche di natura psicologica. In ogni caso, tale valutazione va effettuata da un soggetto qualificato, quale il medico o l’odontoiatra”.

“La raccomandazione -continuano- è unicamente quella di verificare di volta in volta la natura dell’intervento estetico, assoggettandolo al corretto trattamento IVA. Ricordiamo anche che il fatto di assoggettare talune prestazioni ad IVA non è una penalizzazione per l’odontoiatra, in quanto da ciò consegue il diritto alla detrazione parziale dell’IVA sugli acquisti (cioè sui costi sostenuti), in misura proporzionale”.

“Infine -concludono- un’ultima considerazione riguarda un quesito che ci viene sovente posto e cioè se l’odontoiatra possa anche vendere prodotti legati all’attività da egli svolta, ad esempio in ambito di odontoiatria estetica. La risposta è negativa, poiché all’odontoiatra è precluso dalle norme deontologiche lo svolgimento di attività commerciale”.

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