È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening” che estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, il cosiddetto Green Pass, al mondo del lavoro pubblico e privato.

Per effetto di tale disposizione dal 15 ottobre al 31 dicembre, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i lavoratori, a qualunque titolo a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, per accedere al luogo di lavoro presso cui devono svolgere l’attività devono possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass (emesso per una delle tre causali note: vaccinazione, guarigione e tampone negativo).

Sono quindi inclusi i lavoratori subordinati, autonomi, collaboratori, collaboratori familiari, tirocinanti, volontari, anche sulla base di contratti esterni.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

In capo ai datori di lavoro l’onere di assicurare il rispetto delle prescrizioni che entro il 15 ottobre 2021 dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche prevedendo in via prioritaria, ove possibile, che questi controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Le violazioni dei nuovi obblighi fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali.

Il decreto prevede infatti che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Green Pass. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che violano gli obblighi di controllo dell’accesso o la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, sono puniti con sanzioni da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.000 euro. Per i lavoratori che invece sono colti senza Green Pass ne certificato di esenzione è prevista la sanzione da 600 euro a 1.500.

Per i datori di lavoro con meno di quindici dipendenti è prevista una disciplina volta a consentire di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

In particolare, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato con un altro lavoratore per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. A tal proposito si attendono chiarimenti non essendo chiara l’applicabilità della disposizione.